Psicologia Giuridica


    "Un processo è una finzione dove la verità è soggetta ad una negoziazione (originata dal contraddittorio delle parti) e la decisione finale riflette solo una descrizione plausibile della realtà, la cosiddetta verità processuale".


    Silvia Calzolari è Giudice Onorario presso la Corte D'Appello del Tribunale dei Minori di Firenze.


    La Psicologia Giuridica è un'importante branca della psicologia che si occupa dei rapporti fra la psicologia clinica e la legge.

    A sua volta essa può essere ripartita in altre applicazioni, a seconda del particolare contesto:

    • Psicologia giudiziaria: studia l'uomo in quanto IMPUTATO, nonchè le parti che intervengono in un procedimento giudiziario (testimoni, avvocati, giudici, periti, parti lese.

    • Psicologia criminale:studia l'uomo in quanto AUTORE DI REATO e soggetto deviante.

    • Psicologia legale: coordina le nozioni psicologiche che occorrono per le applicazioni delle vigenti norme penali e civili.

    • Psicologia penitenziaria: studia l'uomo in quanto sottoposto ad una pena a ad un trattamento, nonchè il significato, il valorre, l'utilità e l'efficacia dello stesso.

    • Psicologia legislativa: contribuisce al miglioramento delle norme esistenti e alla elaboorazione di nuove norme giuridiche.

    • Psicologia Forense: concerne le questioni in cui, nella valutazione giudiziaria, l'aspetto psicologico appare rilevante.


    La psicologia giuridica non è la semplice trasposizione della psicologia clinica agli ambiti richiesti dalla legge; essi infatti sono contesti completamente diversi, che richiedono una specifica preparazione in ambito forense, attraverso un Corso di Perfezionamento specialistico (preferibilmente di livello universitario) e un training di esperienza al fine di poter esercitare con correttezza e professionalità tale attività. Diffidate pertanto da chi si improvvisa psicologo giuridico in un'aula di tribunale spacciandovi una consulenza clinica per una forense.

    CONSULENZA TECNICA (AMBITO CIVILE)


    Ai sensi dell'art. 61 c.p.c."Quando è necessario, il giudice può farsi assistere,per lo compimento di singoli atto o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.

    La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice.

    Si distingue in Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) e Consulenza Tecnica di Parte (CTP) v. artt. 194 e 201 c.p.c.


    • Danno alla persona e risarcimento

    • Genitorialità e affidamento



    PERIZIA E CONSULENZA TECNICA (AMBITO PENALE)





    Psicologia Penitenziaria



  • Lo psicologo criminologo in carcere Silvia Calzolari è Esperto Psicologo ex art. 80 O.P.

  • IL CARCERE DEI FAMOSI

  • L'attività dello Psicologo nelle misure alternative: la profilazione criminale del condannato

  • Meccanismi psicologici della detenzione

  • Detenuti particolari: pedofili e sex offenders

  • Stress e meccanismi psicologici dell'operatore di Polizia Penitenziaria






UTILITY

Linee guida per esame del minore

  • Prestazioni dello psicologo (download)

  • Carta di Noto (download)

  • Modulo per consenso informato dei genitori (download)





  • Statistiche (dal 01.08.2007):


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