Come noto il legislatore prevede la figura dell’ausiliario di P.G. , al comma 4 dell’art. 348 del codice di procedura penale laddove specifica: “La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.”

Come sancito dalla Corte di Cassazione, qualsiasi atto compiuto dall’Ausiliario di P.G. nelle sue funzioni è da considerarsi un atto stesso della Polizia Giudiziaria ed esso assume la qualifica di Pubblico Ufficiale ed opera sotto la direzione ed il controllo della P.G.

I requisiti per svolgere tale Pubblica Funzione sono: 

  • Speciali competenze tecniche
  • Assenza di condanne
  • Maggiore età
  • Nessuna interdizione
  • Nessuna misura di sicurezza e prevenzione
  • Nessun interesse nel procedimento
  • Non essere stato cancellato da Albo Professionale (se inscritto)

L’ausiliario di P.G. non può rifiutare la propria opera poiché in virtù della qualifica rivestita incorrerebbe nella violazione dell’art. 328 C.P. (Rifiuto di atti d’ufficio – Omissione).

In virtù dei cambiamenti introdotti dalla convenzione di Lanzarote in tema di protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, oggi qualunque soggetto abbia a che fare con un minore asserita vittima di un reato, PM, PG, giudici e avvocati difensori, deve necessariamente avvalersi dell’opera di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, pertanto l’intervento dello psicologo ausiliario di P.G. ex art. 348 c.p.p. è ormai divenuto prassi, esplicandosi nell’assistere la Polizia Giudiziaria nell’escussione a SIT del minore testimone in quelle circostanze dove il minore è l’unico testimone dell’ipotetico abuso e/o violenza.

Detto ciò, si apre uno scenario complesso in ordine alle competenze del professionista chiamato ad intervenire a fianco della P.G. in quanto la definizione di “esperto in psicologia” risulta di fatto molto generica e non attestante una specifica competenza in ambito giuridico/forense che, come già ripetuto altrove, rappresenta un requisito essenziale per operare nel campo della giustizia (sia civile che penale). 

Senza nulla togliere infatti ad un professionista psicologo di lungo corso o di comprovato spessore, la Psicologia Giuridica costituisce tuttavia una disciplina a parte che attinge da altre confinanti (psicologia investigativa, psicologia criminale, psichiatria forense, etc…) i cui contenuti non rappresentano un bagaglio scontato nella formazione professionale. Fra queste in particolare la Psicologia investigativa, all’interno della quale spicca la Scienza della testimonianza, costituisce un approccio che vanta modernità e alta specificità in ausilio al tradizionale contesto d’indagine e ai quesiti posti dalla magistratura.   

Ne deriva che le tecniche di osservazione, approccio e colloquio di uno psicologo ausiliario di P.G. specificamente formato nel campo giuridico sarà sostanzialmente diversa da quella di un esperto generico in psicologia, costituendo una prima finestra irripetibile di osservazione e interpretazione rispetto alla scena di reato su cui egli viene chiamato.