“Un processo e’ una finzione dove la verita’ e’ soggetta ad una negoziazione (originata dal contraddittorio delle parti) e la decisione finale riflette solo una descrizione plausibile della realta’, la cosiddetta verita processuale”.
Silvia Calzolari ha svolto in passato funzioni di Giudice Onorario presso la Corte D’Appello sezione Minori di Firenze ed è attualmente membro del Gruppo di Lavoro di Psicologia Giuridica dell’Ordine degli Psicologi della Toscana.
La Psicologia Giuridica e’ un’importante branca della psicologia che si occupa dei rapporti fra la psicologia clinica e la legge.
A sua volta essa puo’ essere ripartita in altre applicazioni, a seconda del particolare contesto:
- Psicologia giudiziaria: studia l’uomo in quanto IMPUTATO, nonche’ le parti che intervengono in un procedimento giudiziario (testimoni, avvocati, giudici, periti, parti lese).
- Psicologia criminale:studia l’uomo in quanto AUTORE DI REATO e soggetto deviante.
- Psicologia legale: coordina le nozioni psicologiche che occorrono per le applicazioni delle vigenti norme penali e civili.
- Psicologia penitenziaria: studia l’uomo in quanto sottoposto ad una pena a ad un trattamento, nonche’ il significato, il valore, l’utilita’ e l’efficacia dello stesso.
- Psicologia legislativa: contribuisce al miglioramento delle norme esistenti e alla elaborazione di nuove norme giuridiche.
- Psicologia Forense: concerne le questioni in cui, nella valutazione giudiziaria, l’aspetto psicologico appare rilevante.
La psicologia giuridica non e’ la semplice trasposizione della psicologia clinica agli ambiti richiesti dalla legge; essi infatti sono contesti completamente diversi, che richiedono una specifica preparazione in ambito forense, attraverso un Corso di Perfezionamento specialistico (preferibilmente di livello universitario) e un training di esperienza al fine di poter esercitare con correttezza e professionalita’ tale attivita’. Diffidate pertanto di chi si improvvisa psicologo giuridico in un’aula di tribunale spacciandovi una consulenza clinica per una forense.
Consulenza tecnica (ambito civile)
Ai sensi dell’art. 61 c.p.c.”Quando e’ necessario, il giudice puo’ farsi assistere,per lo compimento di singoli atto o per tutto il processo, da uno o piu’ consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice.”
Si distingue in Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) e Consulenza Tecnica di Parte (CTP) v. artt. 194 e 201 c.p.c.
- Danno alla persona e risarcimento
- Genitorialita’ e affidamento dei figli minori
Perizia e consulenza tecnica (ambito penale)
- Valutazione sulla capacita’ di intendere e di volere
- Valutazione sulla capacita’ di testimoniare
- Valutazione sulla pericolosita’ sociale
- Indagini difensive dell’indagato
- Attivita’ di Ausiliario di P.G. (art. 348 c.p.p.)
- Perizia art. 220 c.p.p. (PDF)
- Consulenza Tecnica delle parti private nella perizia art. 230 c.p.p. o fuori perizia art. 233 c.p.p. (PDF)
- Consulenza Tecnica per il PM nelle indagini preliminari – Accertamenti non ripetibili art. 360 c.p.p. (PDF)
- Consulenza Tecnica del PM nelle indagini preliminari – Accertamenti ripetibili art. 359 c.p.p. (PDF)